Mercoledì 9 Ottobre 2024
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L'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 "Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennaIe" come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 (G.U. n. 182 del 5/08/2024 in vigore dal 6.08.2024) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA scaduti al 30 giugno per l'anno 2024 (anno di prima applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale), per i soggetti che:
1)esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
2)dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).
i cui versamenti possono essere effettuati:
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA anche a coloro che:
a) esercitano dette attività ma che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ).
Solo per questi ultimi restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2024 (che cadendo di domenica è stato spostato al 01/07/2024) ed il termine c.d. "prorogato" del 31 luglio 2024 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%. Chi non vi avesse ancora provveduto potrà sanare tramite la procedura del Ravvedimento operoso.
Restano infine invariati tutti gli altri termini già stabiliti dall'art. 17 comma 1 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per i soggetti con esercizio non solare (c.d. esercizi a cavallo) o per le società con esercizio solare che approvano il bilancio con utilizzo del maggior termine di 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (vedi capitolo TERMINI DI VERSAMENTO) così come per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA.
La proroga si applica, pertanto, anche ai versamenti del diritto annuale dell'anno 2024 per le imprese già iscritte al 1.01.2024 che abbiano i requisiti sopra indicati, poiché il diritto annuale si versa ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.M. n. 359/2001 in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, entro il termine di pagamento del primo acconto di tali imposte, secondo quanto confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. n. 0033353 del 13/06/2024).